ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato VERITAS VINCIT APS, cheassume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
L’Associazione ha sede legale in via Senatore Cittadella n. 5, nel comune di Tombolo – 35019 Padova.
Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, se effettuato all’interno del comune stesso, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Statuto
L’Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
ART. 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – Finalità e Attività
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione si ispira e promuove i valori universali della pace e della fratellanza che accomunano tutte le religioni, i laici e gli atei, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, secondo principi di democrazia e di uguaglianza dei loro diritti.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati sono:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i), D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera u), D. Lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera v), D. Lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera w), D. Lgs. 117/2017.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera z), D. Lgs. 117/2017;
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel:
- promuovere i diritti inviolabili della persona umana e la cultura della legalità, per costruire una società che abbia come basi l’uguaglianza sociale, la dignità, la libertà della persona e la valorizzazione delle relazioni umane;
- favorire l’armonia fra le generazioni, i popoli e le diverse culture, la giustizia ed una più equa distribuzione delle risorse del Pianeta;
- stimolare lo studio del sistema solare, dell’universo conosciuto e delle civiltà extraterrestri;
- coinvolgere l’opinione pubblica, altre associazioni, organizzazioni e soggetti istituzionali sui seguenti temi:
- diritti inviolabili della persona (in particolare dei bambini e delle fasce più deboli);
- la promozione della cultura della legalità;
- la lotta contro qualsiasi forma di disuguaglianza e di ingiustizia sociale;
- la cooperazione internazionale;
- la divulgazione di tematiche spirituali;
- la non violenza come metodo di risoluzione dei conflitti;
- collaborare con associazioni e movimenti umanitari che lottano a favore della vita e della pace nel mondo, nel campo dell’inquinamento, dell’emarginazione, della povertà, della droga, dell’incompatibilità razziale e di tutto ciò che abbruttisce la nostra umanità.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, anche le seguenti attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale:
- organizzazione di iniziative, quali conferenze, giornate di studio, convegni ecc., per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle finalità e sulle attività dell’Associazione;
- organizzazione e partecipazione, diretta o indiretta, a fiere, mostre, attività pubbliche/private o altre manifestazioni relative alle questioni di interesse dell’Associazione;
- produzione, divulgazione di pubblicazioni editoriali e opere audio-visive (DVD, documentari, filmati, videoclip, libri, riviste, ecc.) sui temi propri dell’Associazione;
- organizzazione di spettacoli teatrali, spettacoli di danza, concerti per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi propri dell’Associazione;
- raccolta di fondi da destinare a progetti di solidarietà, attraverso varie forme di comunicazione e diffusione, tra cui anche campagne di sensibilizzazione;
- collaborazione con altri enti, associazioni e/o terzi in genere, che hanno finalità analoghe, per la realizzazione di iniziative;
- raccogliere fondi da devolvere a bambini e/o nuclei familiari disagiati in particolare in Italia e in America Latina, ad associazioni, e ad altri enti del terzo settore.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
ART. 6 – Ammissione
Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante Associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7 – Diritti e doveri degli Associati
Gli Associati hanno pari diritti e doveri:
hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- versare eventuali quote associative straordinarie determinate e motivate dal Consiglio Direttivo e deliberate dall’Assemblea
ART. 8 – Volontario e attività di volontariato
L’Associato Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di Associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività dell’Associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9 – Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.
L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’Associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento delle quote associative annuale o straordinaria entro i termini assegnati. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.
L’Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, non rispetta le disposizioni statutarie e/o regolamentari dell’ente o ha comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle norme di legge, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è proposta all’Assemblea dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all’Associato.
L’Associato non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’associazione. L’Associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10 – Gli Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
- Assemblea degli Associati (Assemblea);
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organo di Revisione legale dei conti (da nominare al verificarsi delle condizioni di legge).
Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.
ART. 11 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta dagli Associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’Organo Sovrano.
Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati, oltre a se stesso.
Gli Associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualunque altro mezzo telematico tracciabile, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli Associati, quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengono necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (nominato dal presidente dell’Assemblea) e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli Associati;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera eventuali quote associative straordinarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio disponibile nel momento della delibera, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.
ART. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di 5 mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Il Consiglio Direttivo, validamente costituito, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- nomina o revoca, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
- amministra l’Associazione,
- attua le deliberazioni dell’Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- determina l’importo della quota associativa annuale, indicando le modalità e i termini dei versamenti,
- valuta e propone all’Assemblea eventuali quote associative straordinarie
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l’ammissione degli Associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.
- valuta e propone all’Assemblea l’esclusione degli Associati
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
In caso di dimissioni di uno o più membri dal Consiglio Direttivo o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea degli Associati per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione
ART. 16 – Il Presidente
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti o revocati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per dimissioni volontarie, scadenza o revoca dell’intero Consiglio Direttivo decisa dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 – Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19 – Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono;
- il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli Associati, in regola con il versamento delle quote associative annuali e straordinarie, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART. 20 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali e straordinarie;
- contributi pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21 – I beni
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione o presso gli Associati, che ne diventano responsabili, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli Associati.
ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 – Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24 – Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 26 – Personale retribuito
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ART. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari
Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28 – Responsabilità dell’Associazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
ART. 29 – Assicurazione dell’Associazione
L’Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.
ART. 30 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32 – Norma transitoria
- A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.